Quale percentuale di stralcio può essere richiesta nelle procedure di sovraindebitamento?

Tra le domande più frequenti posti dai soggetti che si interessano per accedere alla procedure sovraindebitamento vi è la richiesta di quale possa essere il limite alla percentuale di stralcio nelle procedure di sovraindebitamento.

In altri termini, di quale percentuale possono essere stralciati i debiti nelle procedure di sovraindebitamento.

La risposta a tale domanda non può essere univoca, ma necessita di una premessa.

La norma di riferimento, L. 3/2012, all’art. 7, co. 1, impone limiti alla soddisfazione dei creditori privilegiati che siano garantiti da una causa di prelazione sui beni. Per tali crediti, seppur prevista la possibilità di non essere pagati integralmente, e quindi stralciabili, viene posto il limite, “allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale su ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione..”

In altri termini la norma, pur prevedendo la possibilità di stralcio, impone che sia pagato al creditore privilegiato, con prelazione sul bene, (es il creditore ipotecario), la somma che andrebbe a percepire dalla vendita del bene in caso di liquidazione, o in caso di vendita del bene nell’ambito di una procedura esecutiva.

Ulteriore limitazione, che qui si evidenzia per completezza, nonostante sia stata dichiarata incostituzionale con sentenza C. Cost. 245 del 29.11.2019, riguarda il limite allo stralcio del debito Iva e per le ritenute operate e non versate, dichiarate risorse proprie dell’Unione Europea.

Pertanto, se tale limite allo stralcio dell’IVA fosse previsto originariamente dalla L. 3/12, ad oggi è stato dichiarato incostituzionale quindi non più vincolante nell’ambito delle procedure si sovraindebitamento, con l’effetto di permettere al debitore di proporre lo stralcio.

Chiarito quindi che l’unico limite allo stralcio del debito è dato dalla eventuale presenza di debiti in capo al proponente garantiti da cause di prelazione sui beni. Diversamente, tutti i debiti possono essere stralciati. La percentuale di stralcio che può essere proposta ai creditori, non è vincolata ad alcun limite, ammettendo anche proposte di stralcio che prevedono il pagamento prossimo allo zero.

Per comprendere l’entità del valore prossimo allo zero dobbiamo rifarci alle normativa e giurisprudenza in materia di concordato, che da tempo hanno affrontato la questione.

La giurisprudenza di legittimità non individua percentuali concrete e nemmeno indica se la misura “non minimale” consista in una misura fissa per ogni procedura o debba essere individuata in base al caso concreto (così il Trib. Lecco, Sez. I, 10/07/2015). Unanimità di interpretazioni non si rinviene nemmeno nella giurisprudenza di merito che ha individuato come ammissibili percentuali del 3% o del 5% (Trib. Pistoia, sez. fall., 29/10/2015) ma, condivisibilmente, irrisoria una percentuale dello 0,03 % (Trib. Roma 16/04/2008).

Ciò significa, che ai fini della legittimità della proposta, sia l’OCC di riferimento, sia il Giudice delegato, non possono contrastare e limitare una proposta che prevede lo stralcio del debito di oltre il 90% del totale.

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