Uno dei settori in cui opera l’Associazione è quello inerente la disciplina sul “sovraindebitamento”. Obiettivo primario che ci si pone è quello di consentire la più ampia conoscenza, divulgazione ed applicazione della legge 3/2012 “legge sul sovraindebitamento”, meglio nota come legge “salva suicidi”.
UNA NOVITÀ SIGNIFICATIVA NELLA LEGGE ITALIANA
Questa legge, introdotta nel 2012, rappresenta una novità rivoluzionaria nel quadro normativo italiano, poiché, per la prima volta, ha introdotto una procedura di liberazione dai debiti destinata a coloro che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare, perché non hanno le caratteristiche previste, ma si trovano comunque in una situazione di sovraindebitamento, che causa una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (cd. Insolvenza temporanea o reversibile) oppure la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. Insolvenza irreversibile).
Per essere chiari, la definizione descrive una situazione in cui il debitore non è in grado di far fronte ai debiti scaduti o in scadenza, nonostante lo stesso possa avere un patrimonio di valore superiore all’esposizione debitoria, ma che non sia liquidabile in tempi brevi, né appare possibile fare ricorso al credito di terzi, concedendo garanzie sul patrimonio non liquido.
Si tratta, dunque, di un principio economico che assume rilevanza giuridica.
NON SOLO TUTELA DEL DEBITO ATTUALE, MA ANCHE POTENZIALE
Lo squilibrio finanziario di per sé non è sufficiente a qualificarsi come stato di sovraindebitamento, in quanto occorre che lo squilibrio sia idoneo a determinare lo stato di insolvenza, reversibile o irreversibile. Il legislatore, pertanto, ha inteso considerare e tutelare anche situazioni prodromiche dello stato di insolvenza, anticipando e concedendo una tutela giuridica non solo al debitore già insolvente, ma anche al debitore che si trova in una fase di potenziale insolvenza futura.
Quindi, una tutela rivolta non solo a tutte quelle situazioni di crisi consolidata, ma anche a tutte quelle nelle quali il debitore, civile o commerciale, si trova nella difficoltà, anche prospettica, di soddisfare i creditori alle scadenze pattuite.
La necessità di questa legge è stata fortemente sentita a fronte dell’aggravarsi della crisi del debito di tante famiglie e soggetti operanti nel mercato, a causa della crisi economica che ha colpito il nostro stato dal 2010. Difficoltà oggi ancor più acuite a causa della disastrosa situazione economica dovuta alla pandemia da Covid.19, che ha una evidente e grave incidenza negativa sul reddito.
QUALI CATEGORIE CHE POSSONO RICORRERE ALLA LEGGE SALVA SUICIDI
La norma ha, quale finalità e funzione, quella di far fronte a queste crescenti situazioni di insolvenza e crisi del debito, spesso drammatiche, del debitore “non fallibile”, rientrando in detto categoria, ad esempio, i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici; gli imprenditori agricoli; gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative, le fondazioni; agli eredi di un imprenditore defunto; le start-up innovative (art.25, comma 2, D.L.18.10.2012,n.179 convertito con modificazioni dalla Legge n.221 del 17 dicembre 2012) di qualsiasi dimensione; il socio di società di persone (S.n.c., S.a.s.), socio/garante di società di capitali (S.p.A., S.r.l.), non fallibili; enti e società al di sotto delle soglie di cui all’art.1 R.D.267/42 (Legge Fallimentare); il consumatore, ovvero sia quel soggetto che ha contratto debiti per esigenze personali (mutuo acquisto casa, finanziamenti per fare fronte a cure mediche ecc.), non collegate all’attività professionale o imprenditoriale.
Attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla legge è possibile risolvere situazioni debitorie difficili, comprese quelle verso il fisco.
OBBIETTIVI DELLE LEGGE SALVA SUICIDI E PROCEDURE
Obbiettivo primario è quello di consentire una via d’uscita dalla crisi del debito e un vero e proprio “fresh start”: un nuovo inizio che permette di reinserirsi nella società con un ruolo attivo nel proprio contesto sociale ed economico, ritornando ad essere soggetti produttivi di reddito. Elemento positivo non solo per il singolo, ma per l’intera collettività.
A tal fine il legislatore ha previsto tre procedure: la proposta di accordo (art. 9), il piano del consumatore (art. 12 bis), la proposta di liquidazione del patrimonio (art. 14 ter).
Le prime due (piano del consumatore e proposta di accordo), si caratterizzano per la più ampia libertà di contenuto, con l’obbiettivo di una ristrutturazione parziale dei debiti ed il pagamento degli stessi attraverso qualsiasi forma, compresa la cessione dei crediti futuri (art. 8 L. 3/2012)
La legge permette al debitore di formulare un accordo nella maniera e modalità più libera possibile, prevedendo il pagamento parziale del debito, il dilazionamento dei pagamenti proposti, la messa a disposizione di alcuni beni idonei a soddisfare i creditori nei limiti indicati, la cessione di crediti futuri, quindi la possibilità di modulare la proposta ai creditori in maniera confacente alle possibilità economiche e patrimoniali del debitore, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Obbiettivo primario è l’esedebitazione, concetto con il quale si intende la cancellazione della parte residuale di debito che il debitore non è in grado di pagare.
Le procedure indicate presentano alcune peculiarità essenziali che le differenziano.
Non essendo questa la sede per approfondirle, si può asserire che le differenze principali sono così riassumibili:
1
IL “PIANO DEL CONSUMATORE”, si rivolge a quel soggetto persona fisica che, come su indicato, ha contratto debiti esclusivamente per finalità diverse dall’esercizio di una attività imprenditoriale o professionale, concetto elaborato dal legislatore richiamandosi all’art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che assimila il “consumatore” all’ “utente”, con la conseguenza che la differenza fra le due figure deriva dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi.
Questa procedura presenta un elemento di maggiore semplicità rispetto alla proposta di accordo, poiché non prevede il voto dei creditori. La decisione in ordine all’omologa della proposta è, infatti, rimessa la Giudice.
La scelta fatta dal legislatore di non prevedere alcun voto da parte dei creditori, trova la sua giustificazione nella volontà di superare il prevedibile disinteresse da parte dei creditori, che si può desumere dall’esperienza pratica, al salvataggio del consumatore.
Questa semplificazione, tuttavia, è, in un certo senso, controbilanciata dalla necessità di una indagine approfondita della cause del sovraindebitamento, nonché della “diligenza”, ovvero sia se il debitore abbia assunto l’obbligazione quando era certo di poterla rispettare ed adempiere o quando si trovava già in una situazione di difficoltà che avrebbe dovuto spingerlo a non obbligarsi.
2
LA PROPOSTA DI ACCORDO trova applicazione per quei debitori che hanno contratto obbligazioni collegate all’attività professionale e di impresa, elemento che differenzia la proposta di accordo dal piano del consumatore.
L’elemento che caratterizza la proposta di accordo e che la stessa, per essere omologata, prevede il voto dei creditori. Perché intervenga l’omologa dell’accordo, e questo diventi vincolante per i creditori, la norma ha espressamente previsto la necessità del voto positivo dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti.
E opportuno specificare che il consenso dei creditori alla proposta può essere espresso, attraverso il voto, o tacito. In caso di mancanza di espressione di voto, infatti, il legislatore ha previsto che si applichi il principio del “silenzio assenso” intendendo il silenzio quale voto positivo.
3
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 14 ter): questa procedura trova applicazione quando il debitore, considerata la propria posizione debitoria ed i redditi a sua disposizione, non sia in grado di formulare una proposta di accordo o piano del consumatore idoneo a garantire il pagamento, seppur parziale, dei creditori. Questa tipologia di proposta comporta che il debitore metta a disposizione dei creditori tutti i suoi beni mobili, mobili registrati ed immobili, presenti e futuri nell’arco temporale di quattro anni, che verranno “liquidati” in sede di procedimento, ovvero sia venduti ed il cui ricavato verrà distribuito ai creditori, i quali vedranno soddisfatto il proprio credito nei limiti del valore di vendita dell’immobile e nel rispetto dei diritti di prelazione di ciascuno di essi.
Sicuramente questa procedura è la più gravosa per il debitore, poiché si priva di tutti i suoi beni in favore dei creditori.
Tuttavia, non può non evidenziarsi l’aspetto positivo di questa procedura, comprensibile se paragonata ad una vendita dei beni in sede esecutiva.
Pensiamo all’ipotesi di un debitore, gravato da un debito per mutuo ipotecario con la Banca mutuante per la somma complessiva di euro 300.000,00, per sorte capitale residuale e ratei non pagati a fronte della situazione di difficoltà nella quale si è venuto a trovare.
Ipotizziamo che l’immobile ipotecato abbia un valore di 170.000,00 euro, e che la Banca abbia agito in via esecutiva immobiliare chiedendone la vendita per soddisfare il proprio credito.
L’immobile, pertanto, verrebbe venduto in sede d’asta, la quale prevede, in primo luogo, la possibilità, da parte dell’offerente che intende aggiudicarsi l’immobile, di formulare un’offerta ridotta di ¼ sul valore d’asta (127.500,00). Inoltre, qualora l’asta non fosse partecipata, verrebbero disposti ulteriori esperimenti di vendita, dove ogni asta prevede l’ulteriore abbattimento del prezzo del 25%. Considerata la durata media, circa 6 anni, di una procedura esecutiva immobiliare, nonché l’obbligo di disporre almeno cinque esperimenti di vendita ogni anno, e di tutta evidenza il rischio che l’immobile venga venduto ad un prezzo veramente basso, se non irrisorio.
La conseguenza è che i creditori non vedrebbero, molto probabilmente, soddisfatto per intero il loro credito, con l’effetto che il debitore rimarrebbe gravato del debito residuale a vita.
Di contro, la vendita in sede di proposta di liquidazione, da un lato può potenzialmente comportare un ricavato maggiore, e ciò perché il legislatore ha disposto che la vendita avvenga con forme “competitive”, ovvero sia che consentano un sistema incrementale di offerte; un’adeguata pubblicità e assoluta trasparenza ottenuta con la comunicazione alle parti; regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell’offerente; completa e totale accessibilità a tutti gli operatori interessati, pertanto con una possibilità di maggior soddisfazione per i creditori dall’altro perché, ottenuto il prezzo di liquidazione, questa sarà la somma sulla quale i creditori vedranno soddisfatto il loro credito. Se questa soddisfazione sarà comunque parziale, questi, per il credito residuale, non potranno mai più agire nei confronti del debitore.
Pertanto, seppure è innegabile la gravosità di questa forma di proposta, la stessa deve essere valutata dal debitore in una prospettiva comparativa ai benefici che, all’esito, la liquidazione comporta, ovvero sia, come già evidenziato, l’effetto esdebitatorio (cancellazione del debito che non potrà più essere sodisfatto).
UNO STRUMENTO UNICO PER UNA NUOVA PARTENZA
Quanto su evidenziato permette di comprendere come la legge 3/2012 offra ai soggetti sovraindebitati uno strumento unico, il cui fondamento è quello di consentirgli un rilancio, una nuova partenza, sia nell’interesse proprio e del proprio nucleo familiare, sia nell’interesse dell’intera collettività, poiché chi lavora e produce reddito produce benessere per l’intera economia nazionale.
GLI OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Ed è proprio in questa ottica ed alla luce di questi principi che l’Associazione si pone come obbiettivo quello di consentire la più ampia divulgazione, conoscenza ed applicazione di questa legge quale strumento unico e necessario per venire incontro tutti quei soggetti che, per mille ragioni di difficoltà, si trovano oggi davanti ad un baratro costituito da debiti, indicandogli una strada, seguendoli in un percorso, il cui obiettivo non è un miracolo, ma una concreta possibilità di trovare una soluzione che dia vita ad un nuovo inizio.